L’amministrazione comunale
di Nettuno ha investito molto nella politica urbanistica.
Piani, pianetti,
varianti, senza però una visione organica del territorio e con procedure a dir
poco opinabili. L’impressione è che si voglia vendere fumo ai cittadini e, nel contempo,
saziare appetiti speculativi da tempo digiuni.
Tant’è vero che molti degli atti sono stati approvati in conflitto con
norme e leggi vigenti, senza i pareri preventivi necessari e senza tener conto
che la sola adozione delle varianti, anche non andando a buon fine, comporterà
ulteriori tassazioni per le aree divenute virtualmente edificabili. Un “bluff”
insomma e, per di più, dannoso.
Abbiamo approfondito gli atti approvati e nella nota che segue ne
abbiamo evidenziato tutte le incongruenze. Probabilmente è materia per palati
raffinati e competenti, ma è bene che anche i cittadini comuni dedichino
qualche minuto ad approfondirne i contenuti.
Piani attuativi di Santa Barbara e delle Borgate
L’amministrazione comunale di
Nettuno ha approvato nell’anno 2012, fra gli altri, il Piano Attuativo S1/B
- Santa Barbara ed i Piani Attuativi
S1/E delle borgate di Piscina Cardillo, Cadolino e Tre Cancelli.
Con Delibera di G.M. n. 96 del 27
luglio 2012, approva il Piano Particolareggiato della zona S1/B di Santa
Barbara.
Con Deliberazione di G.M. n. 167
del 19.12.2012, approva i Piani Particolareggiati delle zone S1/E delle borgate
di Piscina Cardillo, Tre Cancelli e Cadolino.
Tutti i piani sopra richiamati
sono approvati dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 1bis della Legge
Regionale n. 36/87 e s.m.i., cioè in piena conformità delle previsioni della
Variante Generale di PRG della zona S1, (approvata con D.G.R. n. 647 del
12.12.1985), e/o con alcune modifiche meglio identificate nell’elenco riportato
al comma 2 del citato art. 1bis (non sostanziali).
L’Amministrazione ha
immediatamente avviato un’intensa campagna stampa e organizzato incontri
pubblici, al fine di informare la cittadinanza sulla immediata attuabilità dei
piani approvati, invitando tutti gli interessati a presentare i progetti presso
l’ufficio tecnico comunale, allo scopo di ottenere il permesso a costruire
nelle aree interessate.
Secondo il Sindaco, il nuovo
assessore all’Urbanistica, il dirigente e i funzionari comunali, sarebbe
garantita l’immediata edificazione delle aree ricadenti all’interno dei piani
approvati, a seguito della corretta applicazione delle norme regionali sopra
richiamate.
Quanto sopra asserito, trova
conferma nell’azione amministrativa, già espletata con la massima celerità
dall’ufficio tecnico comunale, che in data 24/01/2013 ha rilasciato il primo
permesso a costruire n. 26/2013, per la zona di Santa Barbara (pubblicato sul
sito istituzionale del Comune), solo
dopo circa 55 giorni previa approvazione di una apposita e puntuale variante
del 29/11/12; tutto contro le normali tempistiche per il rilascio di
permessi di costruire, che oscillano intorno ai quattro mesi.
NON È COSÌ:
Ci sentiamo in dovere di
informare tutti i cittadini che l’amministrazione comunale e, per essa,
l’ufficio tecnico preposto, sta di fatto perpetrando gravi irregolarità e
possibili abusi amministrativi, che stanno solo danneggiando i cittadini,
ignari dei rischi che stanno correndo a causa della scorretta applicazione
delle norme che regolano i procedimenti per l’approvazione dei Piani attuativi
e delle loro varianti.
Bisogna ricordare che il
dirigente e i funzionari dell’ufficio tecnico, hanno istruito e adottato
separati atti amministrativi, con i quali sono stati affidati incarichi
specialistici a professionisti, per la
redazione di studi di settore, necessari e obbligatori, per l’acquisizione di
pareri e di autorizzazioni, per consentire la definitiva attuabilità dei Piani.
Ad oggi non ci risulta che questi
studi di settore siano stati approvati dall’Amministrazione.
Mi chiedo se il dirigente che ha firmato il permesso di
costruire, si è ricordato che precedentemente aveva incaricato e impegnato
denaro pubblico per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni, necessari
a rendere quei Piani vigenti e attuabili.
Alla luce di questa evidente
contraddizione, nei panni del sindaco Chiavetta, disporrei in autotutela
l’immediata revoca del permesso di
costruire già rilasciato (ad oggi è possibile che siano stati avviati
procedimenti per ulteriori rilasci), anche per evitare un grave danno per
l’Amministrazione.
Quello che stiamo affermando è
supportato anche dalla richiesta di integrazione documentale che la Regione ha
inviato all’amministrazione comunale, a seguito di prima istruttoria sui famosi
e osannati Pianetti della L.R. 28/80, che sono stati depositati in
Regione per l’approvazione (anche questi “insabbiati” dagli organi competenti
regionali, per la mancanza di tutti i
pareri previsti dalla Legge).
Anche se la Legge Regionale 36/87
ha trasferito, entro limiti definiti, alcuni poteri gestionali ed esecutivi ai
Comuni in materia urbanistica, questo non significa che in tale ambito i Comuni
siano esonerati dal rispettare la normativa nazionale e regionale.
Precisando, intendo dire che,
anche utilizzando le procedure semplificate previste dalla Legge Regionale
36/87, e ammesso che le modifiche invocate negli atti di approvazione siano
correttamente interpretate (ma non è così, come vedremo di seguito, ndr), il dirigente e i funzionari
dell’ufficio tecnico, non potevano rilasciare alcun permesso di costruire,
prima di aver acquisito tali pareri e autorizzazioni obbligatori per legge e
recepito negli elaborati le eventuali prescrizioni.
Con tale operazione politico-amministrativa,
spericolata e illusoria, la Giunta Chiavetta ha negato un normale e costruttivo
confronto pubblico (Consiglio e cittadinanza) sull’ordinato sviluppo
urbanistico e sociale di importanti e popolosi quartieri di Nettuno.
Cosa ancor più grave, la Giunta Chiavetta ha negato ai
singoli cittadini la facoltà di esercitare la salvaguardia delle proprie
proprietà e diritti maturati, costringendoli, in caso di danno subìto, a
intraprendere azioni legali costose ed estenuanti (ricorsi al Tar).
Mi chiedo inoltre quanti di
questi cittadini sono stati correttamente informati, sulle procedure di
approvazione intraprese, sul contenuto dei piani, sui rischi, sui metodi di
acquisizione degli spazi pubblici e sulle spese che dovranno sostenere per la
loro realizzazione e del notevole impegno economico che dovranno sostenere
versando l’Imu per un’operazione che sarà sicuramente lunga e, se gestita in
questo modo, con dubbio esito finale.
Ritornando sull’argomento della
puntuale interpretazione e applicazione della Legge Regionale 36/87, a mio
avviso le modifiche allo strumento generale apportate e invocate negli atti
deliberativi non rientrano completamente nella procedura semplificata prevista
nell’art. 1/bis ma all’art. 1 della medesima L.R., che prevede a seconda della
casistica una diversa procedura partecipativa a garanzia dei cittadini.
Ci sono alcune novità normative introdotte
nei Piani approvati, che riguardano la modifica delle norme tecniche di
attuazione, già previste nella variante S/1 del 1985; l’introduzione del
principio della compensazione/perequazione, e il premio di cubatura per la
cessione gratuita delle aree destinate agli allargamenti stradali e alle aree
pubbliche, che a mio avviso sono da considerarsi come varianti sostanziali, che devono essere adottate dal Consiglio
comunale per poi essere approvate dalla Regione Lazio. Tali previsioni
risultano anche in contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale vigente.
Chiedo ai dirigenti e alla Giunta
Chiavetta se hanno memoria del Regolamento edilizio del Comune di Nettuno
(art. 23) che, seppur datato all’epoca dell’approvazione del P.R.G. è ancora
vigente. Infatti lo stesso prevede che l’attribuzione della cubatura può
avvenire su superfici fondiarie, quindi al netto di spazi ceduti per usi
pubblici o privati.
Per circa quarant’anni, questa
norma regolamentare è stata applicata per tutti, oggi con la novità introdotta
dai Piani approvati, si procede diversamente, senza pensare minimamente di
modificare il Regolamento, nelle forme previste dalla legge (Consiglio Comunale
e Giunta Regionale).
Questo mi
sembra un grave abuso, nei confronti di tutti quei cittadini che si sono
adeguati per tutti questi anni alla norma, fatta applicare giustamente da tutti
i funzionari e dirigenti che si sono succeduti;
salvo gli ultimi.
Non parliamo inoltre
dell’incomprensibile procedura di acquisizione delle aree per la zona di Santa
Barbara. Il piano finanziario contiene l’indicazione delle somme che
l’Amministrazione deve mettere in bilancio per gli espropri e per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel contempo, si attribuisce a
tutte le aree da espropriare l’indice di fabbricabilità territoriale (Ift).
Tale procedura è considerata
per legge anomala, in quanto un Piano Particolareggiato di iniziativa
pubblica, non può prevedere contemporaneamente sulla medesima area l’esproprio
e l’assegnazione di premi di cubatura.
Riepilogando per il P.P. S1/B
– Santa Barbara:
1. il Piano approvato contiene varianti
sostanziali;
2. modifica le norme;
3. dubbiosa applicazione nel P.P. per
l’acquisizione delle aree pubbliche Esproprio/Cessione – la realizzazione delle
opere è a carico dell’Amministrazione (vedi Piano finanziario-stipula di
convenzioni) – lo schema forse deve essere approvato in Consiglio comunale;
4. modifica la viabilità primaria e
secondaria;
5. modifica le perimetrazioni previste
nella Tav. 2 Variante S/1;
6. applica la perequazione e/o
compensazione;
7. attribuisce la cubatura in cambio di
cessione delle strade, in contrasto con il regolamento edilizio;
8. il Piano è stato redatto da un
architetto Junior, che non ha competenze adeguate alla redazione del Piano
(piano complesso);
9. pur mancando dei preventivi pareri di
rito già commissionati dall’Amministrazione da acquisire prima della definitiva
esecutività del Piano, è stato rilasciato il permesso di costruire: n. 26/2013
del 24/01/2013.
10. al Piano già risulta apportata una
variante approvata dalla medesima Giunta in data 29/11/2012.
In merito al
punto n. 9 si segnala, inoltre, la totale assenza dei seguenti pareri e studi
obbligatori:
- parere di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 (art. 13 della legge 2/2/l974, n. 64) e della D.G.R.L. n.2649/1999 con allegati gli atti richiamati nel parere medesimo vistati dalla competente Direzione Regionale Ambiente (se questi contengono prescrizioni con stralci devono essere forniti in triplice copia a colori);
- procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- certificazione comunale relativa agli Usi Civici, così come previsto dalla nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 85831/03 del 25/6/07 trasmessa a tutti i comuni del Lazio. Oppure, in presenza di gravami di Usi Civici accertati, Parere di cui all’art. 2 della legge regionale 3/01/1986 n.1 e successive modifiche, rilasciato dall’Assessorato Regionale competente;
- pareri da richiedere agli Enti competenti su vincoli eventualmente presenti sul territorio:
- Ministero BB.AA.CC. – Soprintendenza
competente (se necessario).
- Amministrazione dello Stato nonché
degli Enti pubblici interessati laddove lo strumento urbanistico modifichi aree
e proprietà demaniali (viabilità, ferrovie, navigazione, ecc.).
- Parere preventivo ASL ai sensi
dell’art. 20-f della legge 23/12/78 n.833 e dell’art.1 della legge regionale
6/06/80 n. 52.
- Studio vegetazionale.
- Altri eventuali.
Nel corso della mia esperienza
politica di Consigliere, Assessore e Sindaco, non mi sono mai state proposte
soluzioni così fantasiose da tutti i dirigenti comunali e regionali con cui ho
collaborato. Per fortuna!
Gli atti del Comune di Nettuno faranno
sicuramente giurisprudenza!!
Carlo Eufemi