venerdì 15 febbraio 2013

L’URBANISTICA… LA GRANDE BEFFA


L’amministrazione comunale di Nettuno ha investito molto nella politica urbanistica.
Piani, pianetti, varianti, senza però una visione organica del territorio e con procedure a dir poco opinabili. L’impressione è che si voglia vendere fumo ai cittadini e, nel contempo, saziare appetiti speculativi da tempo digiuni.

Tant’è vero che molti degli atti sono stati approvati in conflitto con norme e leggi vigenti, senza i pareri preventivi necessari e senza tener conto che la sola adozione delle varianti, anche non andando a buon fine, comporterà ulteriori tassazioni per le aree divenute virtualmente edificabili. Un “bluff” insomma e, per di più, dannoso.

Abbiamo approfondito gli atti approvati e nella nota che segue ne abbiamo evidenziato tutte le incongruenze. Probabilmente è materia per palati raffinati e competenti, ma è bene che anche i cittadini comuni dedichino qualche minuto ad approfondirne i contenuti.


Piani attuativi di Santa Barbara e delle Borgate

L’amministrazione comunale di Nettuno ha approvato nell’anno 2012, fra gli altri, il Piano Attuativo S1/B -  Santa Barbara ed i Piani Attuativi S1/E delle borgate di Piscina Cardillo, Cadolino e Tre Cancelli.
Con Delibera di G.M. n. 96 del 27 luglio 2012, approva il Piano Particolareggiato della zona S1/B di Santa Barbara.
Con Deliberazione di G.M. n. 167 del 19.12.2012, approva i Piani Particolareggiati delle zone S1/E delle borgate di Piscina Cardillo, Tre Cancelli e Cadolino.
Tutti i piani sopra richiamati sono approvati dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 1bis della Legge Regionale n. 36/87 e s.m.i., cioè in piena conformità delle previsioni della Variante Generale di PRG della zona S1, (approvata con D.G.R. n. 647 del 12.12.1985), e/o con alcune modifiche meglio identificate nell’elenco riportato al comma 2 del citato art. 1bis (non sostanziali).

L’Amministrazione ha immediatamente avviato un’intensa campagna stampa e organizzato incontri pubblici, al fine di informare la cittadinanza sulla immediata attuabilità dei piani approvati, invitando tutti gli interessati a presentare i progetti presso l’ufficio tecnico comunale, allo scopo di ottenere il permesso a costruire nelle aree interessate.
Secondo il Sindaco, il nuovo assessore all’Urbanistica, il dirigente e i funzionari comunali, sarebbe garantita l’immediata edificazione delle aree ricadenti all’interno dei piani approvati, a seguito della corretta applicazione delle norme regionali sopra richiamate.

Quanto sopra asserito, trova conferma nell’azione amministrativa, già espletata con la massima celerità dall’ufficio tecnico comunale, che in data 24/01/2013 ha rilasciato il primo permesso a costruire n. 26/2013, per la zona di Santa Barbara (pubblicato sul sito istituzionale del Comune),  solo dopo circa 55 giorni previa approvazione di una apposita e puntuale variante del 29/11/12; tutto contro le normali tempistiche per il rilascio di permessi di costruire, che oscillano intorno ai quattro mesi.

NON È COSÌ:

Ci sentiamo in dovere di informare tutti i cittadini che l’amministrazione comunale e, per essa, l’ufficio tecnico preposto, sta di fatto perpetrando gravi irregolarità e possibili abusi amministrativi, che stanno solo danneggiando i cittadini, ignari dei rischi che stanno correndo a causa della scorretta applicazione delle norme che regolano i procedimenti per l’approvazione dei Piani attuativi e delle loro varianti.


Bisogna ricordare che il dirigente e i funzionari dell’ufficio tecnico, hanno istruito e adottato separati atti amministrativi, con i quali sono stati affidati incarichi specialistici a professionisti,  per la redazione di studi di settore, necessari e obbligatori, per l’acquisizione di pareri e di autorizzazioni, per consentire la definitiva attuabilità dei Piani.

Ad oggi non ci risulta che questi studi di settore siano stati approvati dall’Amministrazione.

Mi chiedo se il dirigente che ha firmato il permesso di costruire, si è ricordato che precedentemente aveva incaricato e impegnato denaro pubblico per l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni, necessari a rendere quei Piani vigenti e attuabili.

Alla luce di questa evidente contraddizione, nei panni del sindaco Chiavetta, disporrei in autotutela l’immediata revoca del permesso di costruire già rilasciato (ad oggi è possibile che siano stati avviati procedimenti per ulteriori rilasci), anche per evitare un grave danno per l’Amministrazione.

Quello che stiamo affermando è supportato anche dalla richiesta di integrazione documentale che la Regione ha inviato all’amministrazione comunale, a seguito di prima istruttoria sui famosi e osannati Pianetti della  L.R. 28/80, che sono stati depositati in Regione per l’approvazione (anche questi “insabbiati” dagli organi competenti regionali,  per la mancanza di tutti i pareri previsti dalla Legge).

Anche se la Legge Regionale 36/87 ha trasferito, entro limiti definiti, alcuni poteri gestionali ed esecutivi ai Comuni in materia urbanistica, questo non significa che in tale ambito i Comuni siano esonerati dal rispettare la normativa nazionale e regionale.
 
Precisando, intendo dire che, anche utilizzando le procedure semplificate previste dalla Legge Regionale 36/87, e ammesso che le modifiche invocate negli atti di approvazione siano correttamente interpretate (ma non è così, come vedremo di seguito, ndr),  il dirigente e i funzionari dell’ufficio tecnico, non potevano rilasciare alcun permesso di costruire, prima di aver acquisito tali pareri e autorizzazioni obbligatori per legge e recepito negli elaborati le eventuali prescrizioni.

Con tale operazione politico-amministrativa, spericolata e illusoria, la Giunta Chiavetta ha negato un normale e costruttivo confronto pubblico (Consiglio e cittadinanza) sull’ordinato sviluppo urbanistico e sociale di importanti e popolosi quartieri di Nettuno.

Cosa ancor più grave, la Giunta Chiavetta ha negato ai singoli cittadini la facoltà di esercitare la salvaguardia delle proprie proprietà e diritti maturati, costringendoli, in caso di danno subìto, a intraprendere azioni legali costose ed estenuanti (ricorsi al Tar).

Mi chiedo inoltre quanti di questi cittadini sono stati correttamente informati, sulle procedure di approvazione intraprese, sul contenuto dei piani, sui rischi, sui metodi di acquisizione degli spazi pubblici e sulle spese che dovranno sostenere per la loro realizzazione e del notevole impegno economico che dovranno sostenere versando l’Imu per un’operazione che sarà sicuramente lunga e, se gestita in questo modo, con dubbio esito finale.

Ritornando sull’argomento della puntuale interpretazione e applicazione della Legge Regionale 36/87, a mio avviso le modifiche allo strumento generale apportate e invocate negli atti deliberativi non rientrano completamente nella procedura semplificata prevista nell’art. 1/bis ma all’art. 1 della medesima L.R., che prevede a seconda della casistica una diversa procedura partecipativa a garanzia dei cittadini.

Ci sono alcune novità normative introdotte nei Piani approvati, che riguardano la modifica delle norme tecniche di attuazione, già previste nella variante S/1 del 1985; l’introduzione del principio della compensazione/perequazione, e il premio di cubatura per la cessione gratuita delle aree destinate agli allargamenti stradali e alle aree pubbliche, che a mio avviso sono da considerarsi come varianti sostanziali, che devono essere adottate dal Consiglio comunale per poi essere approvate dalla Regione Lazio. Tali previsioni risultano anche in contrasto con il Regolamento Edilizio Comunale vigente.

Chiedo ai dirigenti e alla Giunta Chiavetta se hanno memoria del Regolamento edilizio del Comune di Nettuno (art. 23) che, seppur datato all’epoca dell’approvazione del P.R.G. è ancora vigente. Infatti lo stesso prevede che l’attribuzione della cubatura può avvenire su superfici fondiarie, quindi al netto di spazi ceduti per usi pubblici o privati.
Per circa quarant’anni, questa norma regolamentare è stata applicata per tutti, oggi con la novità introdotta dai Piani approvati, si procede diversamente, senza pensare minimamente di modificare il Regolamento, nelle forme previste dalla legge (Consiglio Comunale e Giunta Regionale).

Questo mi sembra un grave abuso, nei confronti di tutti quei cittadini che si sono adeguati per tutti questi anni alla norma, fatta applicare giustamente da tutti i funzionari e dirigenti che si sono succeduti;  salvo gli ultimi.

Non parliamo inoltre dell’incomprensibile procedura di acquisizione delle aree per la zona di Santa Barbara. Il piano finanziario contiene l’indicazione delle somme che l’Amministrazione deve mettere in bilancio per gli espropri e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nel contempo, si attribuisce a tutte le aree da espropriare l’indice di fabbricabilità territoriale (Ift).
Tale procedura è considerata per legge anomala, in quanto un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, non può prevedere contemporaneamente sulla medesima area l’esproprio e l’assegnazione di premi di cubatura.

Riepilogando per il P.P. S1/B – Santa Barbara:

1.   il Piano approvato contiene varianti sostanziali;
2.   modifica le norme;
3.  dubbiosa applicazione nel P.P. per l’acquisizione delle aree pubbliche Esproprio/Cessione – la realizzazione delle opere è a carico dell’Amministrazione (vedi Piano finanziario-stipula di convenzioni) – lo schema forse deve essere approvato in Consiglio comunale;
4.   modifica la viabilità primaria e secondaria;
5.   modifica le perimetrazioni previste nella Tav. 2 Variante S/1;
6.   applica la perequazione e/o compensazione;
7.   attribuisce la cubatura in cambio di cessione delle strade, in contrasto con il regolamento edilizio;
8.   il Piano è stato redatto da un architetto Junior, che non ha competenze adeguate alla redazione del Piano (piano complesso);
9.  pur mancando dei preventivi pareri di rito già commissionati dall’Amministrazione da acquisire prima della definitiva esecutività del Piano, è stato rilasciato il permesso di costruire: n. 26/2013 del 24/01/2013. 
10. al Piano già risulta apportata una variante approvata dalla medesima Giunta in data 29/11/2012.


In merito al punto n. 9 si segnala, inoltre, la totale assenza dei seguenti pareri e studi obbligatori:
  • parere di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/2001 (art. 13 della legge 2/2/l974, n. 64) e della D.G.R.L. n.2649/1999 con allegati gli atti richiamati nel parere medesimo vistati dalla competente Direzione Regionale Ambiente (se questi contengono prescrizioni con stralci devono essere forniti in triplice copia a colori);
  • procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
  • certificazione comunale relativa agli Usi Civici, così come previsto dalla nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 85831/03 del 25/6/07 trasmessa a tutti i comuni del Lazio. Oppure, in presenza di gravami di Usi Civici accertati, Parere di cui all’art. 2 della legge regionale  3/01/1986 n.1 e successive modifiche, rilasciato dall’Assessorato Regionale competente;
  • pareri da richiedere agli Enti competenti su vincoli eventualmente presenti sul territorio: 

-     Ministero BB.AA.CC. – Soprintendenza competente (se necessario).
-   Amministrazione dello Stato nonché degli Enti pubblici interessati laddove lo strumento urbanistico modifichi aree e proprietà demaniali (viabilità, ferrovie, navigazione, ecc.).
-   Parere preventivo ASL ai sensi dell’art. 20-f della legge 23/12/78 n.833 e dell’art.1 della  legge regionale 6/06/80 n. 52.
-     Studio vegetazionale.
  •  Altri eventuali.



Nel corso della mia esperienza politica di Consigliere, Assessore e Sindaco, non mi sono mai state proposte soluzioni così fantasiose da tutti i dirigenti comunali e regionali con cui ho collaborato. Per fortuna!

Gli atti del Comune di Nettuno faranno sicuramente giurisprudenza!!



Carlo Eufemi